Sez. U, Sentenza n. 9432 del 25/09/1997 (Rv. 508255 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Cancellazione dall'albo a seguito di fallimento - Natura - Sanzione disciplinare - Esclusione - Contestazione preventiva dell'addebito ex art. 12 del R.D. n. 274 del 1929 - Necessità - Insussistenza - Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo - Avvio del procedimento di cancellazione - Obbligo di comunicazione ex art. 7 primo comma, della cit. legge n. 241 - Esclusione - Fondamento - Presenza di particolari esigenze di celerità - Conseguenze - Deroga all'obbligo di comunicazione, prevista dal secondo comma del cit. art.7 - Applicabilità - Operatività.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
La cancellazione dall'albo professionale dei geometri a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento dell'iscritto non presuppone una preventiva comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione, giacché non trattandosi di provvedimento di natura disciplinare non devono osservarsi le regole previste dall'art. 12 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, per la tutela dei diritti del geometra incolpato di comportamenti contrari alla deontologia, mentre, per altro verso non può trovare applicazione il primo comma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) che, con formulazione tale da ricomprendervi tutti i provvedimenti amministrativi, salve le eccezioni di cui al successivo articolo 13 della stessa legge, impone di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, atteso che il procedimento diretto alla cancellazione del geometra a seguito di fallimento, per le incapacità (anche di diritto pubblico) automaticamente derivanti da questo, deve considerarsi caratterizzato da particolari esigenze di celerità, e rientra quindi fra quelli per i quali, ai sensi del secondo comma del menzionato articolo 7 della legge 241, in deroga a quanto disposto dal primo comma, la comunicazione dell'avvio non è dovuta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Legge 07/09/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/09/1990 num. 241 art. 13, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)