Sez. L, Sentenza n. 5463 del 13/05/1993 (Rv. 482341 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - "Ultra ed extra petita" | Conferma in appello della sentenza di primo grado sulla base di un diverso fatto giuridico costitutivo - Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato - Configurabilita ' - Fattispecie relativa ad accertamento del diritto a pensione di anzianità.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - "Ultra ed extra petita"
La violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) è configurabile anche nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado ponendo a fondamento della propria decisione un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto in giudizio ed oggetto di contestazione in sede di gravame. (Nella specie, la sentenza del tribunale, cassata dalla S.C. con rinvio ad altro giudice di pari grado, aveva confermato la decisione del pretore - affermativa del diritto a pensione di anzianità previo accertamento del diritto dell'interessata a 5460 contributi giornalieri rivalutati ex art. 7 D.L. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983) - motivando il rigetto dell'appello con argomentazioni relative al diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità ed alla natura del termine decennale ex artt. 58 legge n. 153 del 1969 e 47 d.P.R. n. 639 del 1970).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)