Sez. 1, Sentenza n. 36 del 08/01/1974 (Rv. 367536 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nel caso in cui si debba far ricorso a presunzioni semplici, o alla adozione di dati di varia natura, od a nozioni di comune esperienza (art 115 cod proc civ), e rimesso al giudice del merito scegliere i fatti presuntivi da porre a base della decisione, e di adottare i criteri di valutazione dei dati o di altre risultanze tecniche, trattandosi di apprezzamento di fatti e di circostanze che - ove correttamente motivato - sfugge al Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2020'71, mass n 352658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)