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Sez. U, Sentenza n. 21585 del 19/10/2011 (Rv. 618988 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contestazione degli addebiti - Contenuto e forma - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618988-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'incolpato che lamentava non essere stato messo a sua disposizione l'esposto presentato da un suo cliente dal quale sosteneva avesse preso avvio il procedimento disciplinare e del quale, tuttavia, non aveva dimostrato l'esistenza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)