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Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 30/04/1966 (Rv. 322205 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - FRA CAUSE PENDENTI DAVANTI A GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE SPECIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322205-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - FRA CAUSE PENDENTI DAVANTI A GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE SPECIALE - ESCLUSIONE.*

La litispendenza va esclusa quando la materia da decidere sia demandata alla Competenza esclusiva di un determinato giudice ed e inammissibile fra cause pendenti, rispettivamente, davanti ad un giudice ordinario e ad un giudice speciale, data la diversita sostanziale degli oggetti e dato che nel sistema vigente del codice di rito civile la litispendenza ha il suo criterio regolatore nel principio della prevenzione che presuppone l'esistenza di due giudici egualmente competenti. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)