Sez. 1, Sentenza n. 3594 del 30/10/1969 (Rv. 343790 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI DEVOLUZIONE ISTITUZIONALE DELLA CAUSA ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DI UN DETERMINATO GIUDICE (NELLA SPECIE, FORO ERARIALE) - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI DEVOLUZIONE ISTITUZIONALE DELLA CAUSA ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DI UN DETERMINATO GIUDICE (NELLA SPECIE, FORO ERARIALE) - ESCLUSIONE.*
Il criterio della prevenzione, stabilito dall'art 39 cod proc civ per il caso di litispendenza, non trova applicazione quando la materia da decidere sia devoluta istituzionalmente, cioe per legge, alla Competenza esclusiva di un determinato giudice. Cosi e per il 'foro erarialè che l'art 25 cod proc civ e gli artt 6 e 7 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, considerano inderogabile e prevalente su qualsiasi altro criterio di Competenza territoriale. (V 1143-68, massima n 332622 1103-66, massima n 322205).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)