Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 03/06/1991 (Rv. 472490 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | Notevole espropriazione ascrivibile a dolo o colpa grave, fra l'importo liquidato al danneggiato e quello offerto dalla compagnia assicuratrice - Accertamento del giudice di primo grado e condanna della compagnia al pagamento di una somma in favore dell'INA - Appello avverso la condanna proposta dalla compagnia assicuratrice - Inammissibilità - Comminatoria, attraverso la condanna, di sanzione pecuniaria - Conseguimento della somma da parte dell'INA - Procedimento - Domanda dell'INA al competente ufficio provinciale per l'industria il commercio e l'artigianato - Commissione da parte di quest'ultimo di ordinanza - Ingiunzione - Impugnabilità - Opposizione davanti al Pretore ex artt. 22 e ss. legge n. 689 del 1981.
Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere
In tema di responsabilità risarcitoria inerente alla circolazione di veicoli a motore o natanti, e per il caso in cui il giudice di primo grado, esercitando il potere conferitogli dall'art. 3 nono comma del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977 n. 39), condanni la compagnia di assicurazione al pagamento di una somma in favore dell'INA, previo accertamento della notevole sproporzione fra l'importo liquidato al danneggiato e quello offerto da detta assicuratrice (ascrivibile a dolo o colpa grave), l'appello proposto dall'assicuratrice medesima, con limitato riguardo all'indicata condanna, deve essere dichiarato inammissibile, considerato che si verte in materia di sanzione pecuniaria, e che quindi l'INA, per ottenerne la concreta irrogazione dopo la suddetta pronuncia, deve rivolgersi, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981 n. 689 (resa operante dal decimo comma del citato art. 3), al competente ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato, la cui ordinanza- ingiunzione è poi impugnabile con l'opposizione davanti al pretore, ai sensi degli artt. 22 e segg. della stessa legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)