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Sez. U, Sentenza n. 5390 del 17/05/1995 (Rv. 492292 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O I.N.A.) - IN GENERE | Condanna del conciliatore al pagamento di una sanzione pecuniaria d'importo pari alla somma liquidata al danneggiato - Annullamento con rinvio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492292-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O I.N.A.) - IN GENERE

La sentenza con la quale il conciliatore, nel condannare una compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni nei confronti del danneggiato da un sinistro stradale, infligga alla compagnia medesima una sanzione pecuniaria d'importo pari alla somma liquidata al danneggiato, va annullata con rinvio, in quanto tale statuizione, essendo in astratto corrispondente all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 3, ottavo comma, D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, per il caso di inerte o dilatorio comportamento dell'assicuratore (che ometta di effettuare alcuna offerta al danneggiato, ovvero gli trasmetta in ritardo la somma accettata), riguarda una violazione non sanzionabile dal giudice della causa risarcitoria, essendo competenti, al riguardo, gli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato ed applicandosi alle indicate sanzioni le disposizioni della legge n. 681 e 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)