Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 04/04/1989 (Rv. 462405 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVENTIVA RICHIESTA DELLA PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVENTIVA RICHIESTA DELLA PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La consulenza tecnica non è rimessa alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice ed essendo utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico (art. 61 cod. proc. civ.), non è compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione è subordinata alla richiesta della parte, neppure in appello ai sensi del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. - tale principio non trova deroga qualora le suddette questioni consistano in parte nell'accertamento ed in parte nella valutazione di situazioni di fatto rilevabili soltanto con il ricorso alle cognizioni tecniche.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)