Sez. 1, Sentenza n. 12416 del 29/11/1995 (Rv. 494897 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Consulenza tecnica d'ufficio - Natura di mezzo di prova - Esclusione - Conseguenza - Ammissibilità da parte del giudice d'appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il giudice di appello è libero di disporre una consulenza tecnica di ufficio, poiché essa, non rientrando nella categoria dei "mezzi di prova", non è soggetta ai limiti di ammissibilità per essi previsti dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo precedente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)