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Sez. 1, Sentenza n. 12416 del 29/11/1995 (Rv. 494897 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Consulenza tecnica d'ufficio - Natura di mezzo di prova - Esclusione - Conseguenza - Ammissibilità da parte del giudice d'appello.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494897-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il giudice di appello è libero di disporre una consulenza tecnica di ufficio, poiché essa, non rientrando nella categoria dei "mezzi di prova", non è soggetta ai limiti di ammissibilità per essi previsti dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo precedente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)