Sez. L, Sentenza n. 7735 del 20/10/1987 (Rv. 455580 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DISCIPLINA EX ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - GESTIONI INTEGRATIVE NON OBBLIGATORIE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA EROGATO DAL FONDO PENSIONI DEI DIPENDENTI DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DISCIPLINA EX ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - GESTIONI INTEGRATIVE NON OBBLIGATORIE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA EROGATO DAL FONDO PENSIONI DEI DIPENDENTI DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE.*
La norma dettata dall'art. 19 della legge n. 843 del 1978 - che prevede che a decorrere dall'1 gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative, dell'Assicurazione generale obbligatoria o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge n. 364 del 1975 ed altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta - non si riferisce anche alle gestioni integrative non obbligatorie, in quanto previste - non già dalla legge - ma dalla contrattazione collettiva o dalla regolamentazione aziendale, quale il trattamento integrativo di quiescenza erogato dal fondo pensioni dei dipendenti dell'ente autonomo del porto di Trieste, a nulla rilevando che, per effetto dell'art. 25 della legge 1 settembre 1977, tale ente sia succeduto ex lege all'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste, non avendo tale successione modificato la natura meramente convenzionale dei regolamenti istitutivi del fondo suddetto.*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364 art. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)