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Sez. L, Sentenza n. 8671 del 21/10/1994 (Rv. 488213 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | I.N.A.M - Pensionati fruenti della pensione integrativa ex art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979 - Diritto al calcolo sulla pensione integrativa della quota aggiuntiva ex art. 10, terzo comma, legge n. 160 del 1975 - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488213-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA

I pensionati del disciolto I.N.A.M. che fruiscono della pensione integrativa (rispetto al trattamento pensionistico a.g.o.) a carico del fondo aziendale gestito (fino ad esaurimento) dall' I.N.P.S. ai sensi dell'art. 75, terzo comma. del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) non hanno il diritto di percepire anche sulla pensione integrativa la quota aggiuntiva di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160, trovando al riguardo applicazione non già il disposto di cui all'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (interpretata autenticamente dall'art. 4, comma nono bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986 n. 45) - che non è riferibile alla suddetta pensione integrativa, attesa la sua natura privatistica e non obbligatoria derivante dal fatto di trarre la propria origine da una convenzione privata - ma il settimo comma dell'art. 75 del citato d.P.R. n. 761 del 1979 a norma del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, la quota aggiuntiva di cui ala terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975 n. 364.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)