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Sez. 1, Sentenza n. 12496 del 21/09/1999 Ud. (dep. 04/11/1999) Rv. 214566 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinnovazione per mutamento del giudice - Testimonianza raccolta dal primo giudice - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura - Casi e condizioni.
Stato
decisa il 1999-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214566-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha precisato che, qualora si tratti di prova irripetibile, il giudice può disporre d'ufficio la lettura delle dichiarazioni raccolte, nel contraddittorio delle parti, da un diverso giudice e inserite legittimamente negli atti dibattimentali, a condizione che nessuna delle parti abbia esercitato la facoltà di richiederne la rinnovazione). (V. Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte cost., 3 aprile 1996 n. 99).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)