Sez. L, Sentenza n. 951 del 03/02/1999 (Rv. 522931 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contratto di formazione e lavoro - Contratto collettivo del commercio - Retribuzione imponibile al momento della trasformazione del rapporto di formazione in rapporto di lavoro ordinario - Retribuzione relativa al quinto livello - Inammissibilità - Retribuzione relativa al quarto - Spettanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In applicazione del principio di cui all'art. 2077 cod. civ. per cui le clausole del contratto collettivo si sostituiscono di diritto a quelle difformi del contratto individuale (salvo che queste ultime non siano più favorevoli), la retribuzione imponibile per l'addetto alla vendita al momento della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è quella corrispondente al quinto livello del contratto collettivo del commercio, in cui sono inquadrabili solo coloro che non abbiano compiuto il tirocinio (ovvero per analogia il periodo di formazione e lavoro), ma è quella corrispondente al quarto, essendo la disposizione del contratto collettivo prevalente su quella peggiorativa del contratto individuale di formazione e lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)