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Sez. L, Sentenza n. 1824 del 11/03/1983 (Rv. 426668 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NORMA CONTRATTUALE CHE RICOLLEGA L'ASSUNZIONE DI UNA QUALIFICA NON GIÀ ALL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI DETERMINATE MA AD UNA CORRISPONDENZA CON IL GRADO RICOPERTO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426668-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NORMA CONTRATTUALE CHE RICOLLEGA L'ASSUNZIONE DI UNA QUALIFICA NON GIÀ ALL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI DETERMINATE MA AD UNA CORRISPONDENZA CON IL GRADO RICOPERTO - NULLITÀ.*

La norma contrattuale che ricollega l'assunzione di una determinata qualifica non già all'espletamento di mansioni determinate, ma ad una corrispondenza con il grado ricoperto, è nulla perché lesiva del diritto soggettivo del lavoratore alla corrispondenza della qualifica con le mansioni in concreto svolte ed alla proporzionalità tra retribuzione e lavoro espletato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)