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Sez. L, Sentenza n. 4374 del 25/07/1984 (Rv. 436280 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO DETERMINATO DALL'APPARTENENZA DEL LAVORATORE AD UN SINDACATO O DALLA SUA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SINDACALE - NULLITÀ - DIMENSIONI DELL'AZIENDA E CONDIZIONI DI PENSIONATO O DI AVENTE DIRITTO A PENSIONE PROPRIE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - PERSEGUIBILITÀ DA PARTE DEL SINDACATO EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ELEMENTO OSTATIVO DERIVANTE DALLA MANCANZA DEI REQUISITI DIMENSIONALI DELL'AZIENDA PER L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 DI DETTA LEGGE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436280-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO DETERMINATO DALL'APPARTENENZA DEL LAVORATORE AD UN SINDACATO O DALLA SUA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SINDACALE - NULLITÀ - DIMENSIONI DELL'AZIENDA E CONDIZIONI DI PENSIONATO O DI AVENTE DIRITTO A PENSIONE PROPRIE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - PERSEGUIBILITÀ DA PARTE DEL SINDACATO EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ELEMENTO OSTATIVO DERIVANTE DALLA MANCANZA DEI REQUISITI DIMENSIONALI DELL'AZIENDA PER L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 18 DI DETTA LEGGE - INSUSSISTENZA.*

Il licenziamento determinato dall'appartenenza del lavoratore ad un Sindacato o dalla sua partecipazione ad attività sindacale è viziato da nullità à sensi dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966 - la cui previsione è applicabile, à termini dell'art. 11 della stessa legge, nel testo risultante dalla sentenza n. 174 del 1971 della Corte costituzionale, a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda (e perciò anche fuori dai limiti di cui all'art. 35 della legge n. 300 del 1970) nonché dalle condizioni di pensionato o di avente diritto a pensione propria del lavoratore - ed è idoneo a ledere l'interesse collettivo alla libertà ed all'attività sindacale, risultando conseguentemente perseguibile dal Sindacato attraverso lo speciale procedimento di cui all'art. 28 della citata legge n. 300 del 1970. Nè allo esperimento di questo osta, nel caso in cui l'impresa non sia dotata dei suddetti requisiti dimensionali, l'inapplicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, posto che a determinare la rimozione degli effetti della condotta antisindacale e la cessazione di essa, è idoneo, pur nell'inerzia del lavoratore interessato, lo accertamento, in quella Sede speciale, della nullità del licenziamento, che implica la declaratoria di validità ed efficacia del rapporto di lavoro, con applicabilità dei principi sulla mora credendi, come conseguenza dell'attuale persistenza del rapporto stesso, presupponendosi, peraltro, che l'Onere della dimostrazione della effettiva sussistenza del motivo antisindacale gravi sulla parte che la deduce. (V 2753/83, mass n 426668; (V 3250/82, mass n 421207; (V 1067/82, mass n 418935; (V 827/80, mass n 404265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)