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Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 09/05/1959 (Rv. 880786 - 01)

LUCI E VEDUTE - VEDUTA A DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE - FACOLTÀ DI COSTRUIRE SUL CONFINE - RAPPORTI - FATTISPECIE
Stato
decisa il 1959-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880786-01

LUCI E VEDUTE - VEDUTA A DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE - FACOLTÀ DI COSTRUIRE SUL CONFINE - RAPPORTI - FATTISPECIE

La disposizione contenuta nell'art. 905 cod. civ., secondo la quale per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino occorre osservare la distanza di un metro e mezzo, va messa in relazione con la norma di cui all'art. 873 stesso cod., che prescrive una distanza non minore di tre metri (o quella maggiore stabilita dai regolamenti locali) per le costruzioni sui fondi finitimi; non può di conseguenza aprirsi una veduta iure proprietatis se non sia stata rispettata nel compiere la costruzione, la distanza del fondo vicino stabilita dal codice e dai regolamenti edilizi; in tal caso, la veduta non può essere di ostacolo alla comunione coattiva di un muro ex art. 875 cod. civile. Nei casi in cui i regolamenti comunali impongano un distacco tra gli edifici maggiori di quello fissato dal codice, analogo aumento deve ritenersi prescritto per la legittimità della apertura delle finestre, in quanto nel caso contrario verrebbe turbata la parità dei diritti con ingiustificato favore di chi effettua per primo la costruzione che potrebbe aprire le proprie vedute a distanza di m 1, 50 dal confine, in base all'art. 905 cod. civ. e pretendere che il vicino si arretri dal confine stesso alla distanza prevista dal regolamento comunale togliendogli la facoltà di rendere comune il muro costruito a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)