Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 05/03/1987 (Rv. 451523 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - FABBRICATO SUL CONFINE TRA DUE FONDI - SOPRAELEVAZIONE DELLO STESSO NON SUL FILO DELLA PREESISTENTE COSTRUZIONE - DISTACCO MINIMO EX CODICE CIVILE E REGOLAMENTI LOCALI - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTUAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE CON UN ARRETRAMENTO DALLA PRECEDENTE LINEA COSTRUTTIVA INFERIORE AL DISTACCO MINIMO - FACOLTÀ DI APRIRE UNA VEDUTA NELLE RIENTRANZE DEI PIANI SUPERIORI - ESCLUSIONE - IMPOSIZIONE AL VICINO DI RISPETTARE NELLA PROPRIA SUCCESSIVA SOPRAELEVAZIONE LA DISTANZA EX ART. 907 COD. CIV. DALLA EVENTUALE VEDUTA APERTA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - FABBRICATO SUL CONFINE TRA DUE FONDI - SOPRAELEVAZIONE DELLO STESSO NON SUL FILO DELLA PREESISTENTE COSTRUZIONE - DISTACCO MINIMO EX CODICE CIVILE E REGOLAMENTI LOCALI - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTUAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE CON UN ARRETRAMENTO DALLA PRECEDENTE LINEA COSTRUTTIVA INFERIORE AL DISTACCO MINIMO - FACOLTÀ DI APRIRE UNA VEDUTA NELLE RIENTRANZE DEI PIANI SUPERIORI - ESCLUSIONE - IMPOSIZIONE AL VICINO DI RISPETTARE NELLA PROPRIA SUCCESSIVA SOPRAELEVAZIONE LA DISTANZA EX ART. 907 COD. CIV. DALLA EVENTUALE VEDUTA APERTA - INAMMISSIBILITÀ.*
Colui che per primo abbia costruito sul confine, esercitando una delle facoltà concessegli dalla legge in tema di distanze, non può modificare tale scelta durante la prosecuzione in altezza della costruzione, operando, nei piani superiori delle rientranze per aprirvi delle vedute e costringere il vicino ad uniformarsi a questa sua nuova scelta, a meno che non si discosti dal confine di oltre tre metri o di quella maggiore distanza prevista dai regolamenti edilizi: ciò in quanto la disposizione dell'art. 905 cod. civ., secondo cui per l'apertura di vedute occorre osservare la distanza di un metro e mezzo, va posta in relazione con l'art. 873 dello stesso codice che prescrive una distanza non minore di tre metri o quella maggiore stabilita dai regolamenti locali per le costruzioni su fondi finitimi, sicché, se nel compiere la costruzione non siano state rispettate tali distanze, non può aprirsi nella stessa una veduta iure proprietatis, la quale, se creata è illegittima e, in quanto tale, insuscettibile di protezione con riferimento alla distanza delle costruzioni da essa. (V 4384/82, mass n 422373; (V 3742/82, mass n 421701; (V 3421/81, mass n 414017; (V 1239/76, mass n 379936; (V 1357/59, mass n 880786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)