Sez. 1, Sentenza n. 4131 del 02/05/1987 (Rv. 452904 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE - NATURA DECISORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE - NATURA DECISORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Il provvedimento in tema di affidamento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., ancorché reso in esito a reclamo dal giudice di secondo grado, non ha portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, stante la sua revocabilità e modificabilità, per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. Peraltro il ricorso, ove investa anche la questione della Competenza ad emettere detto provvedimento, è ammissibile come istanza di regolamento di Competenza, sempre che risulti proposto nel termine previsto dall'art. 47 secondo comma cod. proc. civ.. (V 6220/86, mass n 448480).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)