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Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 09/03/1990 (Rv. 465797 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465797-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il decreto con cui la Corte di appello in Sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice istruttore del tribunale, che a norma dell'art. 2409 cod. civ. abbia proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario di una società per azioni, ne dichiari d'ufficio la nullità, perché emesso da un organo interno non investito del relativo potere spettante esclusivamente al tribunale, non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 cost., né è impugnabile con regolamento di Competenza, non comportando alcuna decisione in ordine alla Competenza bensì configurando un provvedimento di volontaria giurisdizione in ragione della natura meramente strumentale e cautelare, non contenziosa, dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 2409 cod. civ., in materia di riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni. (V 403/87, mass n 450147; (V 4131/87, mass n 452904; (V 60/85, mass n 438262).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)