Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2128 del 24/01/2019 (Rv. 652726 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione per le aree pertinenziali - Portata - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di ICI, deve escludersi l'autonoma imponibilità di un'area pertinenziale ad un fabbricato, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c., restando irrilevante, in detta ipotesi, il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico a tale area. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da imposizione un'area pertinenziale, classificata a verde, sulla quale era stato realizzato un garage in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, ex art. 9 della l. 122 del 1989, stante la accertata destinazione al servizio del contiguo fabbricato residenziale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2, Cod. Civ. art. 817, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)