Sez. 5 - , Sentenza n. 27573 del 30/10/2018 (Rv. 650959 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Pertinenze - Autonoma imponibilità - Esclusione – Presupposti di cui all'art. 817 c.c. - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)