diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6256 del 31/03/2016 (Rv. 639548 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Licenziamento individuale - Comunicazione del provvedimento di recesso con lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Impugnazione - Decorrenza - Dalla data di consegna dell'avviso di giacenza - Prova contraria - Onere del destinatario dell'atto.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639548-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

In tema di licenziamento individuale, qualora la comunicazione del provvedimento di recesso, spedita al domicilio del dipendente, non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, essa si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)