diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 41681 del 30/10/2001 Cc. (dep. 21/11/2001) Rv. 220320 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Prolungamento dei termini previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3.bis cod. proc. pen. - Applicabilità alle fasi precedenti l'emissione del decreto che dispone il giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220320-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata massima della custodia cautelare, la disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen. - introdotta dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 - consente, per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di rito, un aumento fino a sei mesi dei termini massimi decorrenti dalla emissione del decreto di citazione a giudizio o dal momento, successivo, dell'esecuzione della misura cautelare, previsti dai precedenti numeri 1, 2 e 3 dell'art. 303, lett. b, del codice di rito ma non si applica ai termini relativi alle fasi precedenti il decreto di citazione a giudizio, stabiliti dallo stesso art. 303 alla lett. a.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)