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Sez. F, Sentenza n. 34119 del 08/08/2001 Cc. (dep. 18/09/2001) Rv. 219913 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Prolungamento dei termini di durata previsto dall'art. 303, comma 1, lett b), n. 3-bis cod. proc. pen. - Natura giuridica - Proroga della custodia - Esclusione - Aumento dei termini di custodia - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219913-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, introdotta dall'art. 2, comma 1, d.l. 24 novembre 2000 n. 341, convertito in legge 19 gennaio 2001 n. 4, che prevede, per alcune categorie di reati, un aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare riferibili al periodo intercorrente tra il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di condanna di primo grado, non contempla un'ipotesi di proroga di quei termini, ma solo un loro incremento, destinato, come tale, ad operare "ex lege", indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)