Sez. 5, Sentenza n. 20704 del 01/10/2014 (Rv. 632623 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE | Obbligazioni tributarie di società in nome collettivo - Responsabilità solidale del socio - Sussistenza - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE
Sussiste la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ., per i debiti della società in nome collettivo, anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un'espressa deroga. Ne consegue che il socio è sottoposto all'esazione del debito a seguito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell'inutile escussione del patrimonio di questa, senza che sia necessario notificargli l'avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)