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Sez. 5, Sentenza n. 10093 del 25/06/2003 (Rv. 564557 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE | Società in nome collettivo - Iscrizione a ruolo - Avviso di mora - Notifica al socio - Legittimità - Fondamento - Responsabilità solidale e illimitata per i debiti della s.n.c. ex art. 2291 cod.civ.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564557-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ., per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Pertanto, il socio, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società di imposta per reddito d'impresa, resta sottoposto, ancorché privo della qualità di obbligato per detta imposta, e quindi estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo, all'esazione del debito stesso, qualora il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale; pertanto, correttamente viene notificato al socio l'avviso di mora da parte del concessionario della riscossione, consegnatario del ruolo nei confronti della società, trattandosi di azione esecutiva direttamente consentita dal detto art. 2291 cod. civ., che non richiede ulteriori valutazioni o provvedimenti dell'ente impositore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)