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Sez. 1, Sentenza n. 2577 del 28/07/1972 (Rv. 360102 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - IN GENERE - IMPOSTE IPOTECARIE - SOCIETA DI CAPITALI - TRASFERIMENTO DI AZIONI O DI QUOTE - EFFETTI - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO SOCIALE - ESCLUSIONE - VENDITA DI TUTTE LE AZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360102-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - IN GENERE - IMPOSTE IPOTECARIE - SOCIETA DI CAPITALI - TRASFERIMENTO DI AZIONI O DI QUOTE - EFFETTI - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO SOCIALE - ESCLUSIONE - VENDITA DI TUTTE LE AZIONI - IRRILEVANZA.*

Secondo i principi di diritto comune il trasferimento delle azioni o delle quote di una societa di capitali non implica il trasferimento del patrimonio sociale (che rimane di proprieta della societa). Ne dalle leggi sulle imposte di registro e ipotecarie puo ricavarsi un diverso principio, applicabile in materia tributaria. I predetti principi non trovano deroga nemmeno nella ipotesi di alienazione dell'intero pacchetto azionario; giacche, in Mancanza di elementi che inducono ad un diverso indirizzo, tra gli effetti giuridici dell'alienazione del pacchetto azionario non puo essere annoverato il trasferimento del patrimonio sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2479, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)