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Sez. 3, Sentenza n. 9525 del 15/09/1990 (Rv. 469284 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA DI AUMENTO - LITISCONSORZIO TRA TUTTI I DEBITORI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469284-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA DI AUMENTO - LITISCONSORZIO TRA TUTTI I DEBITORI - NECESSITÀ.*

Al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia dell'offerta di aumento del sesto (art. 584 cod. proc. civ.), devono partecipare quali litisconsorti necessari tutti i debitori nei confronti dei quali è stato eseguito il pignoramento, in quanto rivestono una posizione giuridica sostanziale che si concreta nel diritto alla vendita del bene al prezzo più alto possibile e comunque ad un prezzo maggiore di quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio. (Conf 413/83, mass n 425215).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)