Sez. 3, Sentenza n. 9525 del 15/09/1990 (Rv. 469284 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA DI AUMENTO - LITISCONSORZIO TRA TUTTI I DEBITORI - NECESSITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA DI AUMENTO - LITISCONSORZIO TRA TUTTI I DEBITORI - NECESSITÀ.*
Al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia dell'offerta di aumento del sesto (art. 584 cod. proc. civ.), devono partecipare quali litisconsorti necessari tutti i debitori nei confronti dei quali è stato eseguito il pignoramento, in quanto rivestono una posizione giuridica sostanziale che si concreta nel diritto alla vendita del bene al prezzo più alto possibile e comunque ad un prezzo maggiore di quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio. (Conf 413/83, mass n 425215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)