Sez. U, Sentenza n. 413 del 18/01/1983 (Rv. 425215 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMATI ATTIVI - LITISCONSORTI NECESSARI - NOZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMATI ATTIVI - LITISCONSORTI NECESSARI - NOZIONE.*
Nel giudizio di opposizione avverso gli Atti esecutivi, il quale può essere promosso, oltre che dal debitore esecutato, dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, anche da ogni altro soggetto del processo esecutivo che possa subire pregiudizio in conseguenza dell'atto opposto (nella specie, in tema di esecuzione immobiliare, l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento di sesto, secondo la previsione dell'art. 584 cod. proc. civ.), la qualità di litisconsorte necessario spetta a tutti gli altri predetti soggetti, salvo che sia venuta meno ogni ragione della loro partecipazione al giudizio stesso, come nel caso del creditore (procedente od intervenuto) che sia stato soddisfatto integralmente. (V 2043/80, mass n 405686; (V 586/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)