diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3815 del 24/11/1969 (Rv. 344128 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI COSA DETERMINATA - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - MODALITA - COMUNICAZIONE DELL'INTENTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO CON CONTEMPORANEO VERSAMENTO DEL PREZZO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344128-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI COSA DETERMINATA - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - MODALITA - COMUNICAZIONE DELL'INTENTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO CON CONTEMPORANEO VERSAMENTO DEL PREZZO - SUFFICIENZA.*

L'offerta della prestazione richiesta dal secondo comma dell'art 2932 cod civ ai fini dell'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, non deve rivestire forme particolari. Costituisce pertanto, valida offerta ai suddetti fini la seria manifestazione del proposito di stipulare il contratto definitivo di vendita, con offerta di contestuale versamento del prezzo nella misura convenuta, non essendo necessaria un'intimazione in cui siano indicate la data e l'ora precisa della comparizione innanzi al notaio. (V 3454-68 massima n 336582 924-68 massima n 332271 1428-67 massima n 328066 686-67 massima n 326712).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)