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Sez. 3, Sentenza n. 1234 del 08/05/1973 (Rv. 363804 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OBBLIGHI DELLA PARTE RICHIEDENTE L'ESECUZIONE SPECIFICA - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1973-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363804-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OBBLIGHI DELLA PARTE RICHIEDENTE L'ESECUZIONE SPECIFICA - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - FORME E TERMINI.*

Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto e tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico prima dell'emanazione della sentenza costitutiva solo se essa era esigibile al momento della domanda giudiziale. Ma quando, per accordo delle parti, essa debba essere effettuata al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza costitutiva deve essere senz'altro emessa e il pagamento del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. L'offerta della prestazione richiesta dal comma secondo dell'art 2932 cod civ non deve rivestire forme solenni e puo essere compiuta anche nel corso del giudizio. (V 3815/69, mass n 344128; 3644/69, mass n 343873; (V 3223/69, mass n 343234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)