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Sez. 3, Sentenza n. 5484 del 26/08/1983 (Rv. 430416 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTO - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DECLARATORIA DEL SECONDO GIUDICE DELLA COMPETENZA "RATIONE MATERIAE" DEL PRIMO - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430416-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTO - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DECLARATORIA DEL SECONDO GIUDICE DELLA COMPETENZA "RATIONE MATERIAE" DEL PRIMO - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ.*

La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione in senso negativo, da parte dello stesso giudice, della questione sulla sua Competenza inderogabile per materia e, pertanto, la decisione del secondo giudice, che rilevi spettare al primo la Competenza ratione materiae, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, che giustifica la richiesta del regolamento d'ufficio. (Conf 353/83, mass n 425153; (Conf 6241/82, mass n 423899; (Conf 4791/82, mass n 422777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)