Sez. 3, Sentenza n. 353 del 17/01/1983 (Rv. 425153 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTO - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DECLARATORIA DEL SECONDO GIUDICE DELLA COMPETENZA "RATIONE MATERIAE" DEL PRIMO - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - REGOLAMENTO DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRESUPPOSTO - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA INDEROGABILE PER MATERIA - DECLARATORIA DEL SECONDO GIUDICE DELLA COMPETENZA "RATIONE MATERIAE" DEL PRIMO - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - REGOLAMENTO DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché la dichiarazione d'incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione in senso negativo, da parte del medesimo giudice, della sua Competenza per materia, la decisione del secondo giudice, che rilevi spettare al primo la Competenza ratione materiae, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, che giustifica la richiesta di regolamento d'ufficio. (Conf 6118/80, mass n 409874; (Conf 3050/79, mass n 399402).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)