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Sez. L, Sentenza n. 19918 del 05/10/2016 (Rv. 641360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro part-time - Collocazione temporale della prestazione - Determinazione convenzionale - Necessità - Clausole espressamente attribuenti il potere di variazione al datore di lavoro - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro part-time, la distribuzione temporale della prestazione lavorativa ridotta deve avere carattere convenzionale non solo nelle ipotesi in cui sussista una espressa pattuizione in ordine alla sua collocazione temporale (cd. clausola rigida), ma anche quando ne sia prevista soltanto la durata complessiva e l'accordo circa la distribuzione della prestazione lavorativa possa rilevarsi per "facta concludentia" dall'adesione del lavoratore ad uno piuttosto che ad altro turno di lavoro, dovendosi escludere, in base ad una lettura costituzionalmente conforme dell'art. 5 della l. n. 863 del 1984, l'ammissibilità di pattuizioni che espressamente attribuiscano al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, che toglierebbero al lavoratore la possibilità di programmare altre attività, con le quali integrare il reddito ricavato dal lavoro a tempo parziale, e che legittima, da sola, la percezione, dal singolo rapporto di lavoro, di una retribuzione inferiore a quella "sufficiente" ex art. 36 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)