Sez. L, Sentenza n. 3451 del 22/04/1997 (Rv. 503846 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro part - time - Collocazione temporale della prestazione - Determinazione convenzionale - Necessità - "Ius variandi" del datore di lavoro - Esclusione - Clausole espressamente attribuenti il potere di variazione al datore di lavoro - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro part - time, la distribuzione temporale della prestazione lavorativa deve avere carattere convenzionale (sottraendosi perciò ad ogni variazione unilaterale del datore di lavoro) non solo nelle ipotesi in cui sussista una espressa pattuizione in ordine alla collocazione temporale della prestazione ridotta (cosiddetta clausola rigida), ma altresì nelle ipotesi in cui sia prevista soltanto la durata complessiva della prestazione, potendo, in quest'ultimo caso, rilevarsi per "facta concludentia" l'accordo circa la distribuzione della prestazione lavorativa, in relazione all'adesione del lavoratore ad uno piuttosto che ad altro turno di lavoro. Deve inoltre escludersi, in base ad una lettura dell'art. 5 legge n. 863 del 1984 conforme al dettato costituzionale, l'ammissibilità di pattuizioni che espressamente attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, atteso che una simile pattuizione toglierebbe al lavoratore la possibilità di programmare altre attività con le quali integrare il reddito ricavato dal lavoro a tempo parziale, possibilità che va salvaguardata in quanto soltanto essa rende legittimo il fatto che dal singolo rapporto di lavoro il dipendente percepisca una retribuzione inferiore a quella "sufficiente" ex art. 36 Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Costituzione art. 36, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)