Sez. 3, Sentenza n. 25411 del 03/12/2009 (Rv. 610360 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Inadempimento del promissario acquirente - Risarcimento del danno per perdita delle possibilità di vendere l'immobile nel periodo di vigenza del preliminare - Spettanza - Prova specifica - Necessità - Insussistenza - Fondamento.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
Al promittente venditore, ritenuto adempiente essendone stata provata la disponibilità alla stipulazione del contratto definitivo, è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall'inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi invece alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso; a tal fine, infatti, deve rilevarsi che la perdita determinata dalla sostanziale incommerciabilità del bene, in ragione della vigenza del preliminare e per tutto il periodo intercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è, peraltro, "in re ipsa" e, quindi, non necessita di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)