Sez. 2, Sentenza n. 4713 del 10/03/2016 (Rv. 639356 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Inadempimento del promissario acquirente - Risarcimento del danno per perdita delle possibilità di vendere l'immobile - Prova specifica - Necessità - Insussistenza - Fondamento.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
Al promittente venditore è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall'inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso, poiché la sostanziale incommerciabilità del bene, nella vigenza del preliminare fino alla proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è "in re ipsa" e, quindi, non necessita di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)