Sez. L, Sentenza n. 935 del 04/02/1983 (Rv. 425699 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO INCLUDENTE LA CLAUSOLA CHE PREVEDE LA COSIDDETTA INDENNITÀ DI RIMBORSO R.M. - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA STESSA - COMPUTABILITÀ DI TALE INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - ESCLUSIONE - ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA DI R.M. - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO INCLUDENTE LA CLAUSOLA CHE PREVEDE LA COSIDDETTA INDENNITÀ DI RIMBORSO R.M. - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA STESSA - COMPUTABILITÀ DI TALE INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - ESCLUSIONE - ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA DI R.M. - IRRILEVANZA.*
Le clausole dei contratti collettivi (nella specie art. 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 per i dipendenti dell'atan e successive modificazioni) che prevedano la cosiddetta indennità di ricchezza mobile, in quanto dirette ad esonerare in tutto o in parte il lavoratore dal carico fiscale, sono nulle per contrasto con l'art. 127 del T.U. N. 645 del 1958 - che prescrive l'inderogabile Obbligo personale del pagamento dei Tributi in armonia col precetto costituzionale della personalità dell'Obbligo tributario - con la conseguenza che il relativo emolumento, non dovuto perché illecito, non può neppure essere computato nella retribuzione pensionabile determinata dall'art. 21 della legge n. 830 del 1961. Nè tale nullità - che è assoluta e rilevabile in ogni grado e stato del giudizio nonché opponibile anche da terzi - è venuta meno per effetto della disposta abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile, in quanto le innovazioni apportate dal regime tributario con i d.P.R. n. 600 e n. 602 del 1973 non hanno compromesso l'operatività dei suddetti principi, che sono stati invece ribaditi, talché, anche per i lavoratori collocati a riposo successivamente all'entrata in vigore di tale disciplina innovativa, deve escludersi dalla retribuzione pensionabile il menzionato rendimento ove lo stesso, secondo la natura attribuitagli dalle pattuizioni collettive che lo prevedono, costituisca un mezzo per eludere in tutto o in parte l'Obbligo di rivalsa del sostituto di imposta e finisca comunque per integrare una percezione di reddito sottratta all'imposizione fiscale, e risulti peraltro privo dei requisiti di fissità per tutti gli appartenenti a determinate qualifiche o gruppi di qualifiche, di corrispettività e continuità che soli che potrebbero determinare la ricomprensione nella retribuzione suddetta ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 28 luglio 1961 n. 830, come sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge 29 ottobre 1971 n. 889. (V 5816/80, mass n 409638; (V 17/80, mass n 403380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)