Sez. L, Sentenza n. 5816 del 29/10/1980 (Rv. 409638 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - TRIBUTI DIRETTI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI SULL'IMPORTO DELLE RETRIBUZIONI - OBBLIGO DI VERSAMENTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI - NECESSITA - PATTUIZIONI CONTRARIE - NULLITA - CLAUSOLA CONTENUTA IN ACCORDI AZIENDALI IMPLICANTE LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI DI UN'INDENNITA A RIMBORSO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - INCLUSIONE DI TALE INDENNITA NELLA BASE RETRIBUTIVA COMPUTABILE AI FINI DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - TRIBUTI DIRETTI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI SULL'IMPORTO DELLE RETRIBUZIONI - OBBLIGO DI VERSAMENTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI - NECESSITA - PATTUIZIONI CONTRARIE - NULLITA - CLAUSOLA CONTENUTA IN ACCORDI AZIENDALI IMPLICANTE LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI DI UN'INDENNITA A RIMBORSO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - INCLUSIONE DI TALE INDENNITA NELLA BASE RETRIBUTIVA COMPUTABILE AI FINI DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
L'art 127 del tu delle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, che faceva Obbligo - al pari del sostituito art 1 RD legge 30 gennaio 1933 n 18 e del poi subentrato art 1 DPR 29 settembre 1973 n 600 - al datore di lavoro oltre che di versare al fisco come sostituto d'imposta, il tributo diretto a carico dei dipendenti sull'importo delle loro retribuzioni, di rivalersi nei confronti degli stessi di tale pagamento, sotto pena di incorrere - in concomitanza con l'assoggettamento dei contribuenti alla duplicazione della imposizione - nel pagamento della soprattassa prevista dal successivo art 264 - cui corrisponde ora l'art 95 DPR 29 settembre 1973 n 602 -, e norma di ordine pubblico che comporta la nullita di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed opponibile anche da parte di terzi. E, pertanto, affetta da nullita assoluta, per contrarieta con norme imperative, la clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie, accordo del 6 dicembre 1962 concluso fra l'azienda delle tramvie urbane di Napoli e i suoi dipendenti) che comporti la esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di un'indennita a rimborso - anche parziale - dell'imposta trattenuta, con la conseguenza che tale erogazione, non dovuta perche illecita, non puo essere ritenuta compresa tra le componenti della retribuzione da assumersi a base del calcolo delle prestazioni previdenziali dovute al lavoratore. (Conf 3494/79, mass n 399905; (Conf 3439/79, mass n 399853; (Conf 1018/79, mass n 397214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. Legge 30/01/1933 num. 18 art. 1, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 264, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)