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Sez. L, Sentenza n. 2404 del 03/03/2000 (Rv. 534556 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Riduzione liste testimoniali sovrabbondanti - Potere discrezionale di giudice di merito - Sussistenza - Modalità.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534556-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE

Anche nel processo del lavoro la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, ex art. 245 cod. proc. civ., costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato nel corso dell'espletamento della prova e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruzione a norma dell'art. 209 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)