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Sez. L, Sentenza n. 1176 del 12/02/1985 (Rv. 439297 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVE AMMESSE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439297-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVE AMMESSE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La mancata assunzione di prove testimoniali precedentemente ammesse e poi ritenute superate da altre risultanze probatorie non comporta alcuna nullità della sentenza, atteso che la riduzione, ex art. 245 cod. proc. civ., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito (non censurabile in Sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria. (V 6951/82, mass n 424612; (V 4865/81, mass n 415588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)