Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159054 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - CARATTERISTICA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO DI CUI SI È RICHIESTA LA ESTRADIZIONE - LIMITI DI OPERATIVITÀ.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - CARATTERISTICA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO DI CUI SI È RICHIESTA LA ESTRADIZIONE - LIMITI DI OPERATIVITÀ.*
L'elemento principale della estradizione consiste nel fatto che lo stato concedente mette a disposizione dello stato richiedente la persona fisica dell'imputato con la sola limitazione di non avvalersi di tale materiale disponibilità per fini diversi da quello per cui essa è stata richiesta. (V mass n 134413).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)