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Sez. 1, Ordinanza n. 1401 del 06/07/1976 Cc. (dep. 24/09/1976) Rv. 134413 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIFICITA - DEROGHE - AMMISSIBILITA - NECESSITA DEL CONSENSO DELLO STATO ESTRADANTE.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134413-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIFICITA - DEROGHE - AMMISSIBILITA - NECESSITA DEL CONSENSO DELLO STATO ESTRADANTE.*

Il principio di specialita, consacrato nell'art 14 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n 300, e applicabile sia alla estradizione passiva, che a quella attiva. In forza di tale principio l'estradizione opera solo in relazione ai reati per i quali e stata concessa. Di conseguenza, non e consentito emettere mandato di cattura per fatti-reato diversi da quello di cui al provvedimento di estradizione, senza che lo stato estradante vi abbia consentito, estendendo la estradizione a questi ulteriori reati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)