Sez. 2, Sentenza n. 18258 del 06/09/2011 (Rv. 619095 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Piani comprensoriali previsti con Legge Reg. Sic. 3 febbraio 1968, n. 1 - Natura - Precettività ed inderogabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Integrazione delle norme codicistiche sulle distanze - Configurabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)
I Piani comprensoriali previsti con Legge Reg. Sic. 3 febbraio 1968, n. 1, hanno natura di strumenti urbanistici e contengono prescrizioni immediatamente precettive ed inderogabili circa le destinazioni di uso e di utilizzazione del territorio, come si evince dalla previsione della Legge Reg. Sic.18 luglio 1968, n. 20, il cui art. 2 ha stabilito che ad essi si applicano le norme di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali. Ne consegue che è valido l'ordine giudiziale di demolizione delle opere realizzate in contrasto con le vigenti regole contenute nel Piano, essendo esse integrative delle norme codicistiche in tema di distanze nelle costruzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge Reg. Sicilia 03/02/1968 num. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/07/1968 num. 20 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)