diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10395 del 03/12/1994 (Rv. 489013 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Art. 18 del piano comprensoriale n. 6 delle zone terremotate approvato con Legge Reg. Sic. n. 1 del 1968 - Rispetto di un distacco minimo di 20 m. tra le costruzioni su fondi finitimi - Principio della prevenzione - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489013-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE

L'art. 18 del Piano comprensoriale n. 6 delle zone terremotate, approvato con Legge Reg. Sic. 3 febbraio 1968 n. 1, fa obbligo di rispettare un distacco minimo di m. 20 fra le costruzioni, ma non impone un distacco minimo dal confine per le costruzioni che sorgono su fondi finitimi. Pertanto, anche in dette zone sismiche trova applicazione, sia pure in forma attenuata, il principio della prevenzione (artt. 873, 875 Cod.Civ.) in base al quale colui che costruisce per primo ha facoltà di farlo ad una certa distanza dal confine, oppure sul confine o, infine, ad una distanza minore, con la conseguenza che se sceglie la prima soluzione ponendosi esattamente a metà della distanza prevista dalla legge o dalle norme regolamentari locali, impone al vicino che voglia anche lui costruire di osservare eguale distanza; negli altri due casi invece il prevenuto può costruire la propria fabbrica in aderenza o in unione a quella del preveniente, nel terzo caso, il preveniente può subire anche l'espropriazione del terreno fra edificio e confine, se il vicino non intenda arretrarsi di quanto occorre per lasciare tra le costruzioni l'intervallo ritenuto congruo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/02/1968 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)