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Sez. 3, Sentenza n. 10971 del 25/09/1998 Ud. (dep. 21/10/1998) Rv. 211992 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico da depuratore - Natura ex sè di insediamento produttivo - Esclusione - Natura - Dipende dal tipo di reflui trattati.
Stato
decisa il 1998-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211992-01

ACQUE

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la presenza del depuratore per gli scarichi delle pubbliche fognature e per quelli civili non assume alcuna rilevanza in ordine alla natura del refluo ed alla sua qualificazione, facendo sì che detti scarichi non possano più esser considerati, come ritenuto sotto il vigore dell'originaria legge Merli, come provenienti da insediamenti produttivi. Pertanto deve affermarsi il principio che dopo l'entrata in vigore della normativa stabilita dalla legge 17 maggio 1995 n. 172, ed in particolare in base agli artt. 1 e 6, secondo e terzo comma, la disciplina degli scarichi di un depuratore deve ritenersi chiarita nel senso che gli stessi non devono necessariamente esser ritenuti provenienti da insediamenti produttivi, poiché occorre fare riferimento al tipo di reflui trattati.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1995 num. 172 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 art. 6, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)