Sez. 1, Sentenza n. 6943 del 18/01/1990 Ud. (dep. 15/05/1990) Rv. 184311 - 01
REATO - CIRCOSTANZA - ATTENUANTI IN GENERE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MANCANZA DI RICHIESTA IN SEDE DI CONCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MOTIVARNE IL DINIEGO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZA - ATTENUANTI IN GENERE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MANCANZA DI RICHIESTA IN SEDE DI CONCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MOTIVARNE IL DINIEGO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in Sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non equivalendo la generica richiesta di condanna al minimo della pena a quello di concessione delle predette attenuanti. (V mass n 177678).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)