Sez. T, Ordinanza n. 29464 del 07/11/2025 (Rv. 677024-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Accertamento in rettifica dei redditi di società di persone e dei singoli soci - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, al processo per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., si applica il principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dell'impugnazione proposta da uno soltanto dei soggetti interessati - e sempre che non si prospettino questioni esclusivamente personali - di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
DPR 22/12/1987 num. 917 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)