Sez. 1, Sentenza n. 3033 del 08/05/1980 (Rv. 406796 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MANTENIMENTO E ALIMENTI - NOZIONI - DIFFERENZE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - PERSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MANTENIMENTO E ALIMENTI - NOZIONI - DIFFERENZE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - PERSISTENZA.*
Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, che ha parificato la posizione dei coniugi rispetto al diritto al mantenimento in caso di separazione, non e venuta meno la differenza tra mantenimento e alimenti: e pertanto, mentre il mantenimento consiste nella prestazione di tutto quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi, e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilita nella separazione e non disponga di mezzi sufficienti alle predette esigenze, nei limiti della inadeguatezza dei propri redditi e in proporzione alle sostanze dell'obbligato, soltanto la prestazione degli alimenti presuppone, invece, uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)